Vaccinazione obbligatoria anti-Covid: in un’ordinanza i dubbi di costituzionalità dei giudici siciliani del CGA

20 gennaio 2022
  • CGA sta per Consiglio di Giustizia Amministrativa, in Sicilia organo di appello del TAR. In pratica, la più alta Magistratura amministrativa della nostra Isola. Il Ministero della Salute ha 40 giorni di tempo per rispondere alle richieste di chiarimento dei giudici
  • “… l’attuale obbligo vaccinale pone un (nuovo) problema di proporzionalità, dato che si profila una imposizione di ripetute somministrazioni nell’anno per periodi di tempo indeterminati”
  • I giudici chiedono alle varie autorità una serie di dati, tra i quali il numero di vaccinati contagiati (se da ceppo originario o varianti), se con una due o tre dosi, il numero di ricoveri e decessi di vaccinati contagiati e la comparazione con quelli dei non vaccinati 
  • La dichiarazione di Marcello Pacifico, presidente del sindacato della scuola ANIEF

CGA sta per Consiglio di Giustizia Amministrativa, in Sicilia organo di appello del TAR. In pratica, la più alta Magistratura amministrativa della nostra Isola. Il Ministero della Salute ha 40 giorni di tempo per rispondere alle richieste di chiarimento dei giudici

Parte dalla Sicilia, con un pronunciamento del CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (nella nostra Isola organo di appello del TAR, Tribunale Amministrativo Regionale) e con un ricorso presentato dal sindacato della scuola ANIEF la battaglia sociale per fare chiarezza sull’obbligo della vaccinazione anti-Covid. Della questione si occupa il giornale Orizzontescuola.it, che titola: “Vaccinazione obbligatoria, dubbi di costituzionalità da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia: il ministero della Salute ha 40 giorni per rispondere all’ordinanza”. Cominciamo proprio dal CGA, con un’ordinanza di qualche giorno fa: “L’ordinanza n. 38 del 17 Gennaio 2022 – leggiamo su Orizzontescuola.it – è stata assunta a seguito dell’appello di un tirocinante del Policlinico di Palermo cui è stata vietata la frequenza dell’Azienda ospedaliera in assenza di vaccinazione, nonostante sia guarito dall’infezione di Covid-19, avverso la decisione negativa del TAR Sicilia. Preliminarmente il Collegio del massimo grado della giustizia amministrativa siciliana, rispetto anche alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 7045 del 20 ottobre 2021 (legittimità obbligo vaccinale personale sanitario), ritiene che alcune questioni poste non siano state da essa affrontate, ‘con specifico riferimento alla contestata validità e sufficienza del sistema di farmacovigilanza nonché alla compatibilità della normativa che introduce l’obbligo vaccinale con il diritto eurounitario, con riferimento, tra gli altri profili, a quello del consenso informato”.

“… l’attuale obbligo vaccinale pone un (nuovo) problema di proporzionalità, dato che si profila una imposizione di ripetute somministrazioni nell’anno per periodi di tempo indeterminati”

Per i giudici del CGA, “la situazione sanitaria appare in costante divenire e già in parte diversa rispetto quella oggetto di valutazione della citata decisione della III sezione, con specifico riferimento alla diffusione di nuove varianti quale la Omicron, rispetto alle quali i vaccini non sono ancora ‘aggiornati’, di guisa che sulla relativa ed attuale efficacia protettiva la comunità scientifica non pare aver raggiunto una conclusione unanime (sebbene l’orientamento prevalente sia favorevole), mentre si profila una reiterazione di somministrazioni in tempi ravvicinati (sei mesi o addirittura quattro), sulla cui opportunità non si ravvisa, parimenti, una posizione unanime, per cui l’attuale obbligo vaccinale pone un (nuovo) problema di proporzionalità, dato che si profila una imposizione di ripetute somministrazioni nell’anno per periodi di tempo indeterminati”. E’ importante il passaggio nel quale si sottolinea che, rispetto alla variante Omicron, i vaccini “non sono ancora aggiornati”: è ciò che noi abbiamo chiesto lo sorso 29 Dicembre: “Scusate, perché la terza dose di vaccino anti-Covid protegge contro la variante Omicron?“. Ed è ancora più importante che la magistratura amministrativa ponga il “problema di proporzionalità, dato che si profila una imposizione di ripetute somministrazioni nell’anno per periodi di tempo indeterminati”. il CGA si richiama alla “Raccomandazione del Consiglio d’Europa circa la tematica della vaccinazione Covid-19 nella Risoluzione 2361 (2021)… ai fini di valutare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità” e “intende verificare se ancora l’obbligo vaccinale soddisfi i requisiti di ‘non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica’, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione e delle richiamate sentenze della Consulta (nn. 307/90, 258/94, 27/98, 107/12, 268/17, 5/2018, 112/2020)”.Iil Governo Musumeci e i vertici delle Aziende ospedaliere della Sicilia dovranno fornire ai giudici del CGA una serie di dati, tra i quali  il numero di vaccinati contagiati (se da ceppo originario o varianti), se con una due o tre dosi, il numero di ricoveri e decessi di vaccinati contagiati e la comparazione con quelli dei non vaccinati

I giudici chiedono alle varie autorità una serie di dati, tra i quali il numero di vaccinati contagiati (se da ceppo originario o varianti), se con una due o tre dosi, il numero di ricoveri e decessi di vaccinati contagiati e la comparazione con quelli dei non vaccinati 

“Pertanto – leggiamo ancora su Orizzontescuola.it – il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia chiede un’istruttoria dettagliata ad un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute (Giovanni Leonardi), dal Presidente del Consiglio superiore della sanità (Franco Locatelli) operante presso il Ministero della Salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria (Giovanni Rezza) per accertare se: le modalità di valutazione di rischi e benefici operata dal medico vaccinatore a livello individuale, se siano consigliati all’utenza test pre-vaccinale anche di carattere genetico da parte del medico di base (se esso sia informato della vaccinazione dei propri assistiti), le evidenze scientifiche sulla necessità di vaccinare soggetti già contagiati; le modalità di raccolta del consenso informato e in particolare sull’obbligo di sottoscrizione anche in situazione di obbligatorietà vaccinale; l’articolazione del sistema di monitoraggio utile a far sospendere l’obbligo della vaccinazione in caso di eventi avversi, chiarimenti sui dati relativi a rischi ed eventi avverti raccolti durante la campagna di vaccinazione, le modalità di elaborazione statistica e i dati relativi all’efficacia dei vaccini rispetto alla nuova variante, ovvero il numero di vaccinati contagiati (se da ceppo originario o varianti), se con una due o tre dosi, il numero di ricoveri e decessi di vaccinati contagiati e la comparazione con quelli dei non vaccinati”. Anche questi passaggi sono importanti. fino ad ora il Governo regionale – presidente della Regione Nello Musumeci e assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – con tutti gli ‘scienziati’ della vaccinazione anti-Covid che si accompagnano allo stesso Governo regionale hanno semplificato tutto con la filastrocca “la stragrande maggioranza dei ricoverati è composta da non vaccinati”. Ora il presidente Musumeci, l’assessore Razza, i manager e i direttori sanitari dell’Aziende ospedaliere dovranno fornire i numeri di ricoveri e decessi che noi ci auguriamo vengano resi pubblici dai giudici del CGA. “Infine – leggiamo sempre su Orizzontescuola.it – il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia chiede chiarimenti ufficiali anche sull’articolazione della sorveglianza post-vaccinale attiva e passiva sulle reazioni avverse ai vaccini, se i medici di base hanno l’ordine di comunicare tutti gli eventi avversi (letali e non) dei soggetti vaccinati e il range di comunicazione o di alcuni soltanto, se sia una loro scelta discrezionale, in che modo procedono alle segnalazioni, chi le prende in carico e chi le studia ed interpreta”.

La dichiarazione di Marcello Pacifico, presidente del sindacato della scuola ANIEF

Un’ordinanza articolata, quella del CGA, che punta a fare chiarezza anche sul fatto che l’obbligo vaccinale continui a essere costituzionalmente legittimo in presenza della variante Omicron del virus trasmissibile anche tra i vaccinati. I giudici del CGA hanno ordinato al ministero della Salute di depositare entro il 28 Febbraio prossimo una “relazione istruttoria sui dati del contagio tra i vaccinati, sugli effetti avversi, sul sistema di farmacovigilanza e sulle indagine mediche preliminari alla somministrazione del farmaco in condizioni di sicurezza”. E l’ANIEF? Il sindacato ha avviato il ricorso al giudice del lavoro contro la sospensione dal servizio senza retribuzione del personale scolastico che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale e si costituisce ad adiuvandum per l’udienza camerale del 16 Marzo. La stessa ANIEF si accinge a depositare l’appello avverso analoga ordinanza di sospensione respinta dal TAR Lazio sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Secondo Marcello Pacifico, presidente del giovane sindacato rappresentativo, “rispetto a uno stato di diffusione del virus che da emergenziale si sta trasformando in endemico, la richiesta di chiarezza al Governo appare necessaria per comprendere come sia oggi tanto più illegittimo un obbligo vaccinale inutilmente discriminatorio e palesemente incostituzionale”.

QUI PER ESTESO L’ARTICOLO DI Orizzontescuola.it

Foto tratta da Consiglio Nazionale Geologi

 

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