Vaccinazione obbligatoria, i dubbi del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia

Anche gli esperti di diritto cominciano a porre dei dubbi sulle fondatezza dell’imposizione del vaccino anti Covid19: attraverso un’articolata ordinanza pubblicata da poche ore, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia ha infatti espresso le sue perplessità sul fatto che l’obbligo vaccinale continui a essere costituzionalmente legittimo in presenza della variante Omicron del virus trasmissibile anche tra i vaccinati, ordinando al ministero della Salute di depositare entro il 28 febbraio prossimo un’articolata relazione istruttoria sui dati del contagio tra i vaccinati, sugli effetti avversi, sul sistema di farmacovigilanza e sulle indagine mediche preliminari alla somministrazione del farmaco in condizioni di sicurezza.

Anief – che ha avviato il ricorso al giudice del lavoro contro la sospensione dal servizio senza retribuzione del personale scolastico che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale – si costituisce ad adiuvandum per l’udienza camerale del 16 marzo, mentre sta per depositare l’appello avverso analoga ordinanza di sospensione respinta da parte del Tar Lazio sull’obbligo vaccinale per il personale scolastico. Secondo Marcello Pacifico, presidente del giovane sindacato rappresentativo, “rispetto a uno stato di diffusione del virus che da emergenziale si sta trasformando in endemico, la richiesta di chiarezza al Governo appare necessaria per comprendere come sia oggi tanto più illegittimo un obbligo vaccinale inutilmente discriminatorio e palesemente incostituzionale”.

Le richieste di chiarimento poste dal Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia sono anche proiettate al futuro: il Cga, infatti, ritiene che “l’attuale obbligo vaccinale pone un (nuovo) problema di proporzionalità, dato che si profila una imposizione di ripetute somministrazioni nell’anno per periodi di tempo indeterminati”. L’importate decisione è stata presa alla luce della nuova variante dominante Omicron, dell’aggiornamento dei dati sugli eventi avversi da vaccinazione e sulla sorveglianza operata dai medici di base, del vigente obbligo di sottoscrizione del consenso informato.

L’ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022 è stata assunta a seguito dell’appello di un tirocinante del Policlinico di Palermo cui è stata vietata la frequenza dell’azienda ospedaliera in assenza di vaccinazione, nonostante sia guarito dall’infezione di Covid-19, avverso la decisione negativa del Tar Sicilia. Preliminarmente il Collegio del massimo grado della giustizia amministrativa siciliana, rispetto anche alla recente sentenza del Consiglio di Stato  n. 7045 del 20 ottobre 2021 (legittimità obbligo vaccinale personale sanitario), ritiene che alcune questioni poste non siano state da essa affrontate, “con specifico riferimento alla contestata validità e sufficienza del sistema di farmacovigilanza nonché alla compatibilità della normativa che introduce l’obbligo vaccinale con il diritto eurounitario, con riferimento, tra gli altri profili, a quello del consenso informato”.

Inoltre, “la situazione sanitaria appare in costante divenire e già in parte diversa rispetto quella oggetto di valutazione della citata decisione della III sezione, con specifico riferimento alla diffusione di nuove varianti quale la Omicron, rispetto alle quali i vaccini non sono ancora “aggiornati”, di guisa che sulla relativa ed attuale efficacia protettiva la comunità scientifica non pare aver raggiunto una conclusione unanime (sebbene l’orientamento prevalente sia favorevole), mentre si profila una reiterazione di somministrazioni in tempi ravvicinati (sei mesi o addirittura quattro), sulla cui opportunità non si ravvisa, parimenti, una posizione unanime, per cui l’attuale obbligo vaccinale pone un (nuovo) problema di proporzionalità, dato che si profila una imposizione di ripetute somministrazioni nell’anno per periodi di tempo indeterminati”.

Nel richiamare la Raccomandazione del Consiglio d’Europa circa la tematica della vaccinazione Covid-19 nella Risoluzione 2361 (2021), il Cga ai fini di valutare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità intende verificare se ancora l’obbligo vaccinale soddisfi i requisiti di “non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica”, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione e delle richiamate sentenze della Consulta (nn. 307/90, 258/94, 27/98, 107/12, 268/17, 5/2018, 112/2020).

Pertanto, il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia chiede un’istruttoria dettagliata ad un collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute (Giovanni Leonardi), dal Presidente del Consiglio superiore della sanità (Franco Locatelli) operante presso il Ministero della salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria (Giovanni Rezza) per accertare se: le modalità di valutazione di rischi e benefici operata dal medico vaccinatore a livello individuale, se siano consigliati all’utenza test pre-vaccinale anche di carattere genetico da parte del medico di base (se esso sia informato della vaccinazione dei propri assistiti), le evidenze scientifiche sulla necessità di vaccinare soggetti già contagiati; le modalità di raccolta del consenso informato e in particolare sull’obbligo di sottoscrizione anche in situazione di obbligatorietà vaccinale; l’articolazione del sistema di monitoraggio utile a far sospendere l’obbligo della vaccinazione in caso di eventi avversi, chiarimenti sui dati relativi a rischi ed eventi avverti raccolti durante la campagna di vaccinazione, le modalità di elaborazione statistica e i dati relativi all’efficacia dei vaccini rispetto alla nuova variante, ovvero il numero di vaccinati contagiati (se da ceppo originario o varianti), se con una due o tre dosi, il numero di ricoveri e decessi di vaccinati contagiati e la comparazione con quelli dei non vaccinati.

 

Infine, il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia chiede chiarimenti ufficiali anche sull’articolazione della sorveglianza post-vaccinale attiva e passiva sulle reazioni avverse ai vaccini, se i medici di base hanno l’ordine di comunicare tutti gli eventi avversi (letali e non) dei soggetti vaccinati e il range di comunicazione o di alcuni soltanto, se sia una loro scelta discrezionale, in che modo procedono alle segnalazioni, chi le prende in carico e chi le studia ed interpreta.

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