Scuola

Obbligo vaccinale scuola: reintegro del personale sospeso se guarito da Covid o in caso di Dad

Continua a verificarsi il caso di personale scolastico che pur essendo guarito dal Covid-19 non viene riammesso immediatamente in servizio dal dirigente scolastico. L’inghippo sta nella difficoltà a ottenere immediatamente una certificazione medica di avvenuta guarigione. Il tutto non rispetta la legge e la normativa vigente.

La cessazione della quarantena

Infatti il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229, all’art. 2 comma 1 ha introdotto all’art. 1 della legge 14 luglio 2020, n. 74, il seguente comma 7-ter specifica che: “La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati”.

Ciò significa che la fine della quarantena/isolamento e di conseguenza il rientro in servizio deve avvenire subito, e non può essere subordinato all’esibizione di una certificazione medica firmata dal proprio medico curante.

Per rientrare in servizio, deve essere sufficiente, in alternativa al green pass rafforzato, se non ancora attivo per via delle lungaggini burocratiche causate dal sovraccarico del sistema sanitario, la certificazione di tampone, molecolare o rapido con esito negativo, eseguito presso ASL o centro privato accreditato.

Reintegro in caso di Didattica a distanza

Inoltre secondo Anief, per quel che riguarda il personale sospeso a seguito di attivazione della DAD nelle proprie classi o di interdizione degli edifici per il personale amministrativo collocato in lavoro agile, è illegittima la condizione di sospensione lavorativa durante lo svolgimento del servizio a distanza da parte degli altri lavoratori. Secondo il sindacato infatti l’obbligo vaccinale, è obbligatorio se ed alle condizioni di una effettiva presenza del lavoratore sul luogo di lavoro.

Ciò significa, secondo il sindacato, che se si verifica il caso di un numero massimo previsto di studenti positivi, come da ultime disposizioni impartite con il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 229, e quindi l’attività didattica in presenza è sospesa in diverse classi dove è conseguentemente attivata la DAD dal proprio domicilio per tutto il personale in servizio, senza pertanto dover prestare la propria attività lavorativa in presenza, da un’aula vuota, al docente sospeso deve essere revocata la sospensione e consentito di prestare la propria attività lavorativa, non in presenza, per tutto il periodo della somministrazione delle lezioni in modalità Dad, garantendo la continuità didattica dal proprio domicilio senza la necessità di doversi sottoporre alla vaccinazione.