Scuola

Obbligo vaccinale scuola: risarcimento docenti sospesi potrebbe arrivare a gennaio

Per il Tar l’obbligo vaccinale docenti e Ata è legittimo. Respinto il ricorso presentato da Anief al Tar Lazio con cui si chiedeva l’immediata sospensione dei provvedimenti entrati in vigore il 15 dicembre. Il Tar sancisce però che il danno patrimoniale dei docenti sospesi potrebbe essere riparato con la sentenza di merito. Ci si aggiorna alla discussione del ricorso in camera di consiglio per il prossimo 11 gennaio.

Resta in piedi il risarcimento per chi è sospeso

Dunque il primo ricorso presentato dai legali di Anief con cui si raccoglievano le volontà di oltre mille ricorrenti viene respinto. Niente sospensione, per il Tar, degli atti applicativi dell’entrata in vigore della nuova norma alla luce della sentenza del Cds per il personale sanitario. Dunque l’obbligo vaccinale per il personale scolastico entrato in vigore a metà dicembre è legittimo. Ma è ancora in piedi la possibilità di risarcire il personale eventualmente sospeso con ordinanza cautelare nella prossima camera di consiglio dell’11 gennaio o nel merito.

I punti salienti della sentenza

La sentenza del Tar del Lazio spiega infatti che recita “ [..] la posizione specie sotto l’aspetto patrimoniale dei docenti non vaccinati sospesi è salvaguardata dagli effetti ripristinatori di un’eventuale ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare o da una sentenza di accoglimento del proposto gravame”.

Questi sono tutti i punti salienti della sentenza, comprese le motivazioni per cui viene respinto il ricorso:

a) gli impugnati provvedimenti sono meramente applicativi specie per quanto concerne l’obbligo vaccinale dei docenti di quanto disposto dal D.L. n.44/2021, la cui illegittimità costituzionale sotto diversi aspetti è stata peraltro prospettata nel presente gravame;
b) contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente i principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario sembrerebbero applicabili anche al personale scolastico;
N. 13022/2021 REG.RIC.
c) la disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia;
d) l’obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria;
e) in ordine alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato come già affermato nel Decreto 4531/2021 deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può
essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”;
f) la sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi; g) in ogni caso la posizione specie sotto l’aspetto patrimoniale dei docenti non vaccinati sospesi è salvaguardata dagli effetti ripristinatori di un’eventuale ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare o da una sentenza di accoglimento del proposto gravame;
h) infine nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la N. 13022/2021 REG.RIC. circolazione del virus.