Amministrativo

Scuola, non va sospeso l'obbligo di green pass per il personale docente

Lo ha deciso il Consiglio di Stato affermando la prevalenza degli obblighi di solidarietà sociale

di Francesco Machina Grifeo

Non va sospeso l'obbligo di green pass per il personale docente (e non docente) della scuola. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, Sez. III, Ordinanza 11 novembre 2021 n. 6098 (Pres. Frattini, Est. Tulumello) respingendo il ricorso proposto dall'Anief e da una serie di docenti contro l'ordinanza cautelare del Tar Lazio (Sezione Terza).

Per Palazzo Spada, infatti, le mansioni svolte dagli inseganti implicano una responsabilità "specifica e rafforzata" verso i propri studenti, che costituisce una componente essenziale della funzione di ogni docente. Inoltre nella comparazione tra interessi potenzialmente antagonisti, vi è una gerarchia ricavabile anche in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale e le "convinzioni personali".

Per il Collegio, dunque, ad una "cognizione sommaria", propria della fase cautelare, il ricorso non è fondato. In particolare, per i giudici di Palazzo Spada, la pretesa degli appellanti "poggia su premesse indimostrate", come per esempio l'affermazione secondo la quale il rifiuto di sottoporsi a vaccinazione sarebbe funzionale alla tutela del diritto alla salute individuale. Si tratta invece, spiega la decisione, di una misura che in realtà è "volta a fronteggiare sia la salute collettiva, sia la salute individuale, secondo le evidenze scientifiche" che sono alla base dei provvedimenti adottati e che non sono "superate dalle contrarie asserzioni su cui poggia il gravame".

Inoltre, la richiesta di sospensione appare "sfornita di apprezzabile supporto in diritto" perché fondata su di "una malintesa concezione unilaterale della tutela dei diritti" che trascura di considerare "la necessità di una comparazione e di un bilanciamento fra interessi potenzialmente antagonisti", ma anche la "gerarchia ricavabile in ambito comunitario e costituzionale fra il dovere di solidarietà sociale correlato alla tutela collettiva del diritto alla salute e le contrarie ‘convinzioni personali' dei singoli".

Infine, argomenta il Consiglio, proprio il contenuto della misura contestata, che "in luogo dell'obbligo vaccinale ha ricondotto tale adempimento alla categoria dell'onere, indebolisce strutturalmente l'argomento facente leva sulla prospettata violazione dei princìpi di proporzionalità, parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione".

Infine, a tutte queste considerazioni va aggiunto il duplice dato già sottolineato dal provvedimento monocratico, e cioè che, per un verso, le mansioni svolte dagli appellanti implicano "una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente"; e, per altro verso, "la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva" è comunque "tale da escludere la irreparabilità e irreversibilità" del pregiudizio stesso.

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