Scuola

Mobilità docenti 2022-2025: come può essere eliminato il vincolo triennale

La prossima settimana si svolgerà un importante incontro sul tema della mobilità nell’ambito della scuola. L’appuntamento è fissato per martedì 16 novembre, alle ore 11. In quell’occasione, i sindacati rappresentativi della Scuola – Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Rua, Snals, Fgu e Anief incontreranno il ministero per discutere del rinnovo del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA.

Mobilità fino al 2025

Un appuntamento molto importante considerato che caratterizzerà la mobilità per i prossimi tre anni, fino al 2025. L’attuale contratto integrativo è infatti scaduto e urge una nuova regolamentazione. Il rinnovo sarà l’occasione per discutere e possibilmente correggere alcune criticità che i sindacati faranno presente ai rappresentanti del ministero.

Non ci si aspetta certo una soluzione e un accordo già nella giornata di martedì, ma sarà l’inizio di un dialogo che dovrà portare a una soluzione entro gennaio 2022.

Accordo sulle nuove linee guida

Una volta trovato un accordo sulle nuove linee guida, sarà emanata un’O.M. che conterrà le indicazioni circa le procedure e la documentazione da allegare alle domande di trasferimento e di passaggio. Verranno fornite indicazioni anche circa le date di scadenza della presentazione delle domande e di revoca. Importante sarà anche capire la data della chiusura della funzione Sidi per l’acquisizione i posti vacanti per i movimenti 22/23. Infine c’è curiosità per capire la data della pubblicazione dei movimenti che dovrebbero essere anticipati rispetto al passato.

Probabile che le domande di trasferimento del personale della scuola possano essere presentate entro il mese di febbraio 2022.

Le deroghe

Martedì si comincerà a parlare anche del delicato aspetto dei vincoli nella mobilità. Convincere i sindacati non sarà semplice. Al momento è in vigore il vincolo triennale dei docenti neo immessi in ruolo dal 2020/21 che per tre anni non possono presentare domanda di mobilità in uscita dalla scuola ottenuta come scuola di titolarità all’atto dell’immissione in ruolo. Unica eccezione riguarda i docenti beneficiari dei commi 3 e 6 dell’art. 33 della legge 104/92, purché la fruizione di tali benefici siano sopravvenuti dopo i bandi dei concorsi o dopo la compilazione delle graduatorie provinciali di immissione in ruolo.

Vale anche la deroga per i docenti in esubero o in soprannumero rispetto all’organico per cui si dispongono i trasferimenti.

Serve una nuova norma primaria

Altro vincolo, quello secondo cui tutti i docenti che chiederanno un trasferimento o un passaggio di cattedra o un passaggio di ruolo dal 2022/23 qualsiasi sia la tipologia di preferenza richiesta (scuola, distretto, comune, provincia per i soli trasferimenti interprovinciali), ottenuta la sede dovranno rimanervi per tre anni. Resta assicurato il diritto di presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Per quanto i sindacati proveranno a far sentire la loro voce, al di là di qualche deroga i vincoli dovrebbero restare inalterati, a meno che non si provveda a una nuova norma primaria che al momento non sembra all’orizzonte.

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