La dichiarazione

Green pass, Anief: “Non è possibile comunicare con preavviso al datore di lavoro il possesso del certificato”

4 novembre 2021 | 09:00
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Green pass, Anief: “Non è possibile comunicare con preavviso al datore di lavoro il possesso del certificato”

Emendamento Anief al DL 139: “Attenzione anche a non minimizzare il ruolo del Garante che tutela la riservatezza dei dati “

“Non si possono obbligare i lavoratori a comunicare al datore di lavoro il possesso o la mancanza del Green Pass con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze”: a sostenerlo è il sindacato Anief, che ha presentato un emendamento apposito al decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, contenente disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Nell’emendamento, il giovane sindacato sostiene che la richiesta dell’obbligo di anticipare la comunicazione sul possesso del certificato verde non può “essere sempre soddisfatta in considerazione della durata della certificazione rilasciata a seguito di tampone (48 o 72 ore)”. L’organizzazione sindacale guidata da Marcello Pacifico ha inoltre chiesto, attraverso altri due emendamenti, che non venga eccessivamente depotenziato il ruolo attivo del Garante della Privacy “con riguardo all’esecuzione di un compito di interesse pubblico”, quale è quello del trattamento dei dati.

Tra le richieste di modifica del DL 139, sempre presentate da Anief, ve ne è una specifica che riguarda la tutela del ruolo del Garante che tutela la riservatezza dei dati: a questo proposito, l’organizzazione sindacale vuole fare riflettere sulla volontà di abrogare “il potere del Garante privacy di prescrivere misure e accorgimenti a garanzia del cittadino, nei casi in cui si possano ravvisare rischi elevati per i diritti e le libertà fondamentali (per via di un trattamento automatizzato dei dati, inclusa la profilazione, sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico)”.

Anief reputa che tale decisione possa fare venire meno gli accorgimenti giuridici oggi vigenti per “garantire che i dati conservati possedessero i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di loro conservazione sopra ricordati”. Il pericolo, osserva il sindacato, è che venga meno “il potere del Garante di stabilire i requisiti minimi di sicurezza e protezione dei dati di traffico telefonico e della loro distruzione, una volta decorso il tempo previsto per gli usi a fine di indagine e repressione dei reati”. E ciò “potrebbe garantire minor sicurezza a dati importanti come quelli delle nostre comunicazioni proprio nel momento più delicato della loro distruzione.

Infine, sempre rispetto al testo originario del Decreto Legge 139, Anief ritiene che sia eccessiva la riduzione “a trenta giorni” del “termine per i pareri che il Garante per la protezione dei dati personali renda su atti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al Piano nazionale per gli investimenti complementari ed al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 e prescrive che quel termine sia improrogabile (ed una volta decorso, si può comunque procedere, pur in assenza di parere). “Risulta evidente – scrive Anief nella motivazione dell’emendamento – che le riforme su cui il garante potrà essere chiamato ad esprimere un parere potrebbero essere molto complesse e difficilmente commentabili in un lasso di tempo così ridotto”.
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