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Quotidiano di informazione – Anno 36 n° 133

Sostegno – Straordinaria sentenza ottenuta dall’Anief

Posted by fidest press agency su domenica, 13 giugno 2021

La novità normativa su cui il TAR Lazio è stato chiamato a decidere dai legali Anief circa la sua interpretazione è l’art. 10 del d.lgs. n. 66/2017, che prevede, nello specifico, che l’individuazione e l’assegnazione delle ore di sostegno debba avvenire, da parte del dirigente scolastico, “[…] sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica […]”, mentre il quadro legislativo previgente in materia, vedeva quale unica fonte di attribuzione delle ore di sostegno proprio il P.E.I., residuando in capo al dirigente scolastico un potere amministrativo interamente vincolato in sede di successiva adozione del decreto di assegnazione delle misure di sostegno spettanti all’alunno disabile.Lo stesso TAR del Lazio, dunque, con la sentenza emanata oggi, rileva come proprio l’articolo 10 del d.lgs. n. 66/2017, sembri “attribuire al dirigente scolastico il potere/dovere di individuare ed assegnare le ore di sostegno senza vincolarlo ai contenuti del P.E.I., che sembra piuttosto dover rappresentare una base di partenza e non un punto di arrivo. La norma, quantomeno dal punto di vista squisitamente letterale, pare prevedere un procedimento di individuazione e di assegnazione delle ore di assistenza agli alunni affetti da disabilità “a formazione progressiva” che, prendendo le mosse dal P.E.I. (come confermato dalla locuzione “sulla base del […]”), consentirebbe al dirigente scolastico, previa acquisizione del parere reso da due organi collegiali (G.L.I. e G.I.T.), di assegnare le ore di sostegno sulla scorta anche di ulteriori apprezzamenti discrezionali con riferimento al complesso delle risorse didattiche, strumentali e strutturali della scuola, nonché sulla presenza di altre, e non meglio precisate, misure di sostegno”. Ma lo stesso Tribunale Amministrativo per il Lazio, tiene a precisare che “Volendo assecondare la succitata scansione procedimentale sancita dalla lettera della riforma normativa de qua, invero, sia la presenza di ben due pareri postumi rispetto al P.E.I., rilasciati da organi di natura territoriale e diversi rispetto al G.L.O., sia il residuare di uno spazio per valutazioni discrezionali riservate al dirigente scolastico, sono elementi che finiscono per far vacillare l’ormai assodata intangibilità dei contenuti del P.E.I., al punto che lo stesso rischierebbe di essere declassato a mero atto endoprocedimentale, espressione di un potere amministrativo ancora in fieri”.

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