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Quotidiano di informazione – Anno 36 n° 117

C’è anche molta scuola nel decreto Rilancio

Posted by fidest press agency su sabato, 22 Maggio 2021

Per quanto riguarda gli emendamenti al ddl principale figurano la rimodulazione della didattica in presenza per il nuovo anno scolastico (sono 5 gli emendamenti che trattano di questo argomento: 3.7; 3.13; 3.14; 3.19; 3.21) e l’adeguamento dell’organico di fatto in organico di diritto (emendamento 3.012); per quanto riguarda gli emendamenti d’interesse all’articolo aggiuntivo vi sono le “Misure urgenti in materia di assunzione del personale docente dalle graduatorie provinciali per le supplenze” (emendamento 3.016); misure urgenti in materia di assegnazione provvisoria straordinaria per il personale scolastico 3.010); in materia di assunzione di personale precario del comparto istruzione e ricerca (emendamento 3.02); per l’assunzione di personale scolastico (emendamento 3.018); sul reclutamento del personale docente e sul contenzioso relativo all’assunzione con riserva da graduatorie (emendamento 3.020); per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici: reinserimento graduatoria idonei concorso (emendamento 0.11.01.147); la necessità di fare in fretta per il reclutamento dei docenti: scorrimento idonei concorso straordinario (0.11.01.35). Inoltre ci sono due emendamenti a cui Anief guarda con grande interesse: mobilità straordinaria (emendamenti 3.07 e 3.014) e lavoro agile nella scuola (emendamenti 0.11.01.157). Infine, c’è un articolo di interesse del ddl: l’articolo 3, il quale disciplina le modalità per la ripresa delle attività scolastiche nelle istituzioni scolastiche e universitarie dell’intero territorio nazionale. Il comma 1 stabilisce che dal 26 aprile, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, riprendono in presenza le attività dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, le attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado. Si chiarisce che le predette disposizioni non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei sindaci, salvi i casi di presenza di focolai o di rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. In tal caso i provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati, sentite le competenti autorità sanitarie, anche per porzioni di territorio.Al comma 2 si stabilisce che, per il periodo dal 26 aprile fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica. A tal fine si prevede che per le zone rosse sia garantita l’attività didattica in presenza almeno al 50 per cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca e, per le zone gialle e arancioni, almeno al 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca.La didattica a distanza è utilizzata dagli altri studenti. Il comma 3 contiene una particolare disposizione che facoltizza le istituzioni scolastiche a operare in presenza per l’uso dei laboratori o per favorire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli altri alunni della classe. I commi 4 e 5 disciplinano le attività didattiche della formazione superiore per il periodo dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021. Il comma 4 prevede che nelle zone gialle e arancioni le attività didattiche e curriculari delle università siano svolte prioritariamente in presenza secondo appositi piani di organizzazione. Nelle zone rosse i predetti piani possono prevedere lo svolgimento in presenza degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Per l’intero territorio nazionale, i citati piani di organizzazione prevedono che siano svolti in presenza gli esami, le prove e le sedute di laurea, le attività di orientamento e di tutorato e le attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, tenendo conto anche delle esigenze formative degli studenti con disabilità. Infine, il comma 5 estende l’applicazione delle disposizioni del comma 4, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ai conservatori di musica, alle accademie e agli istituti superiori per le industrie artistiche nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

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