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Quotidiano di informazione – Anno 36 n° 117

Istruzione domiciliare: va attivata anche per la Scuola dell’Infanzia

Posted by fidest press agency su mercoledì, 31 marzo 2021

I legali Anief Walter Miceli, Ida Mendicino e Andrea Maresca ottengono ragione presso il TAR del Lazio a tutela del diritto di una famiglia di alunno con disabilità grave con una sentenza esemplare, destinata a fare giurisprudenza sul punto, che condanna un istituto comprensivo in provincia di Roma ad attivare ed esperire “ogni procedura di competenza degli Organi collegiali”, per poter soddisfare la richiesta effettuata dai genitori di avviare l’istruzione domiciliare, con la conseguente illegittimità del diniego fondato sulla base dell’insussistenza dell’istituto dell’istruzione domiciliare per le scuole di infanzia. Marcello Pacifico (Anief): “La sentenza è stata ottenuta nell’ambito dell’iniziativa promossa dal nostro sindacato e denominata “Sostegno, non un’ora di meno!” in cui i nostri legali forniscono assistenza completamente gratuita per le famiglie che rivendicano il giusto diritto alla corretta attribuzione delle ore di sostegno e la tutela a 360° del diritto all’istruzione e all’integrazione degli alunni con disabilità. Non possiamo che essere soddisfatti per aver aiutato, ancora una volta, una famiglia a ottenere giustizia”.Per quanto riguarda la richiesta attivazione di istruzione domiciliare, infatti, la sentenza emanata dal TAR Lazio appare chiara sul punto e ricorda che il decreto scuola ha chiaramente stabilito che “Fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021, nell’ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l’attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell’alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all’istruzione dell’alunno in istruzione domiciliare con l’impiego del personale già in servizio presso l’istituzione scolastica”. In relazione a questa richiesta, però, la Dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo della provincia di Roma, sempre per quanto risulta dal GLHO, aveva rilevato che “per la scuola dell’infanzia non è prevista, nonostante questo però si può attivare un progetto inclusione su base volontaria della docente. Al momento non sono arrivate disponibilità per andare a casa quindi per il momento si porta avanti solo la DAD. La dirigente si impegna a trovare una soluzione e continua a reperire eventuali disponibilità di docenti”.“Dalla normativa primaria di riferimento – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – emerge, invece, che questa tipologia di istruzione è prevista senza ombra di dubbio per tutti i gradi di istruzione, dunque anche per la scuola dell’Infanzia e, inoltre, l’Ordinanza Ministeriale n. 134/2020 recante disposizioni relative agli “alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi” prevede che nell’ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche “consentono agli studenti di cui all’articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 2019, n. 461” dunque il Tribunale Amministrativo ha dato piena ragione alla famiglia tutelata dai legali Anief ed evidenziato come sia proprio l’Amministrazione scolastica a dover esperire “ogni procedura di competenza degli Organi collegiali”, per poter soddisfare la richiesta effettuata dai genitori, con la conseguente illegittimità del diniego fondato sulla base dell’insussistenza dell’istituto dell’istruzione domiciliare per le scuole di infanzia.

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