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Quotidiano di informazione – Anno 36 n° 113

Scuola: Concorso straordinario secondaria

Posted by fidest press agency su domenica, 14 marzo 2021

Non è terminato il concorso riservato alla secondaria che porterà 32.000 nuovi docenti da assegnare alle scuole. Lo confermano le aule dei tribunali amministrativi regionali, “continuando – scrive oggi Tuttoscuola – sulla linea interpretativa già assunta in analoghi casi – ordinanza sez. III bis n. 7199/2020 confermata da CDS ord. n. 7145/2020]. Anief ricorda che la stessa disposizione sulla necessità di svolgere le prove suppletive è stata già espressa dallo stesso TAR del Lazio, che ha dato piena ragione all’Avvocato Patrizia Gorgo dell’Anief sulla necessità di prevedere prove aggiuntive per coloro che non si sono potuti presentare per cause correlate alla malattia o alla normativa sul contenimento del contagio da Sars-COV-2. Il giudice regionale ha quindi ritenuto pertinente la motivazione di non presentarsi alle verifiche, ritenendo “sussistente il pregiudizio irreparabile che i ricorrenti subirebbero nel non poter partecipare alla selezione prima che questa si concluda definitivamente, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di prevedere una sessione suppletiva non appena si registreranno le condizioni di sicurezza necessarie”. Il TAR del Lazio, dunque, ha accolto le richieste Anief e concesso ai nostri iscritti l’istanza cautelare, disponendo “l’effettuazione di prove suppletive nei termini che l’Amministrazione indicherà ai ricorrenti”.Come pure il Consiglio di Stato si è pronunciato con un’Ordinanza esemplare, ottenuta dagli avvocati Ida Mendicino e Donatella Longo, a favore di quei candidati che, secondo il DD n. 510/2020 non avrebbero potuto partecipare al concorso straordinario perché si erano potuti iscrivere al V ciclo TFA Sostegno solo successivamente al 29 dicembre 2019 oppure si sono specializzati dopo il 15 luglio 2020: sarebbe stato irragionevole e discriminante e il Consiglio di Stato ha dato ragione ai ricorrenti, sostenuti dal sindacato autonomo, dichiarando rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma primaria in relazione agli artt. 2, 3, 32, 34, 97 e 113.

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