di Dino Caudullo*

La seconda ondata della pandemia ha travolto in pieno anche il mondo della scuola, mandando in fumo i programmi del ministero dell’Istruzione che aveva promesso che le scuole sarebbero state tutte regolarmente operative. Prima con interventi ad hoc di singole regioni, cui in parte si era opposto lo stesso ministero di viale Trastevere, e successivamente con il Dpcm del 3 novembre che, dividendo l’Italia in tre zone in base al livello di gravità della situazione pandemica, si è tornati, dove più e dove meno, a fare didattica a distanza.

In particolare, nelle cosiddette regioni rosse, la didattica a distanza interessa la scuola media a partire dalle seconde classi e la scuola superiore, mentre nelle regioni arancione e gialle solo la scuola superiore.

Se nella prima fase della pandemia il mondo della scuola si è dovuto adattare, ed in qualche modo improvvisare, anche per quanto riguarda le regole, poche e confuse, la reintroduzione ad anno scolastico ormai avviato della didattica a distanza ha richiesto uno specifico intervento normativo per dettare alcune regole minime a garanzia dei lavoratori della scuola e degli stessi studenti.

Il dl 22/2020 ha previsto lo strumento della contrattazione integrativa

In base all’articolo 2, comma 3-ter, del dl 22/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 41/2020, il ministero e le organizzazioni sindacali Cisl Scuola, Flc–Cgil, e Anief hanno infatti sottoscritto l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri per l’erogazione delle prestazioni lavorative nella modalità a distanza da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al diffondersi del virus.

L’ipotesi di contratto prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza”. Si tratta quindi di una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa definita come obbligatoria che, ragionevolmente, necessita di regolamentazione quanto più dettagliata possibile.

Orario di servizio e pause durante la Dad

Per lo svolgimento della didattica a distanza, che non dovrà necessariamente essere espletata da scuola ma anche da casa, l’ipotesi di contratto precisa, tra l’altro, che i docenti sono tenuti al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente nelle modalità previste dal Piano della Didattica Digitale Integrata della scuola di servizio, assicurando lo svolgimento delle lezioni in modalità “sincrona” all’intera classe o a gruppi circoscritti di alunni, integrando dette attività in modalità “asincrona” a completamento dell’orario settimanale di servizio (mettendo quindi a disposizione degli alunni materiale didattico da scaricare).

Durante la Dad i docenti manterranno intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro e dovranno comunque svolgere le attività funzionali all’insegnamento da svolgersi in modalità a distanza.

L’ipotesi di contratto prevede inoltre che i docenti potranno effettuare gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione a distanza, anche al fine di mantenere alto il livello di attenzione degli alunni, e dette pause non sarà necessario recuperarle.

Strumenti informatici e docenti in quarantena

Le scuole dovranno prioritariamente garantire un’adeguata strumentazione informatica agli alunni e dopo – visto che i precari, a differenza del personale di ruolo, non hanno accesso alla cosiddetta Carta del docente, ossia il bonus di 500 euro per l’aggiornamento professionale – verificare se il personale supplente ha necessità di supporti informatici, da fornire anche in comodato d’uso.

I docenti che dovessero risultare positivi al Covid-19 potranno comunque continuare a svolgere l’attività didattica a distanza da casa, tranne che se risultino posti in stato di malattia debitamente certificato, con conseguente impossibilità allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Le organizzazioni sindacali si sono divise

Se queste sono in grandi linee le previsioni dell’ipotesi di Ccni, come detto solo alcune sigle sindacali l’hanno condivisa e sottoscritta, restando ancora oggi fortemente critiche Uil, Snals e Gilda. Una vera e propria “rottura dell’unità sindacale” che, di certo, non aiuta la scuola italiana.

* Amministrativista e giuslavorista, mi occupo prevalentemente di pubblico impiego e diritto scolastico da circa vent’anni. Vivo ed esercito la professione di avvocato a Catania.

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